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Normativa pneumatici: un po' di chiarezza sulle norme italiane

Notizie
Mercoledì 16 Ottobre 2013
4' di lettura

Da quando è stato introdotto l'obbligo di montare pneumatici invernali o di trasportare a bordo catene da neve, alcuni consumatori sono andati in confusione. Ciò è avvenuto perché le disposizioni di legge spesso contrastavano con la normativa sugli pneumatici vigente nei diversi territori. Per questo motivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato una nuova e unica direttiva in merito.

Normativa pneumatici: l'applicazione confusa del decreto legislativo

Il decreto legislativo che tratta della questione degli pneumatici per l'inverno è il numero 285 del 1992. Il testo di questa legge contiene delle indicazioni in merito ma, in passato, ogni ente proprietario di strade poteva applicare le norme che riteneva più opportune. Dunque, ogni tratto stradale soggiaceva a regolamentazioni diverse, mancando una normativa sugli pneumatici coordinata e uniforme. Come conseguenza, gli automobilisti si sono trovati in difficoltà quando costretti a percorrere strade di diversa competenza, ognuna caratterizzata da disposizioni differenti. Alla luce di ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 gennaio 2013, ha emesso una direttiva unica applicata a tutte le strade e tutti i territori italiani. Il testo è stato formulato anche nel rispetto delle normative europee in materia.

La direttiva unica per gli pneumatici

Una volta appurato da cosa è nato il bisogno di diramare una nuova direttiva, ecco cosa prescrive questa normativa unica. Innanzitutto, nel periodo invernale, fuori dai centri abitati e sulle strade interessate da fenomeni nevosi o di acqua ghiacciata, è di fatto obbligatorio per i veicoli a motore, esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote, montare pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei, ovvero, le comuni catene da neve. Questo obbligo era già stato istituito dal decreto legislativo numero 285/1992, ma ora la direttiva fissa anche un periodo di rispetto uniforme, compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno. Tale data deve essere riportata su appositi cartelli stradali, già largamente presenti sulle strade soggette al provvedimento. La norma prescrive anche che i ciclomotori a due ruote e i motocicli non debbano circolare in caso di fenomeni nevosi in atto o in presenza di ghiaccio e neve sul manto stradale; per questo motivo, questi mezzi non hanno l'obbligo di montare pneumatici invernali. Poi, la direttiva specifica che, alla luce del decreto, l'obbligatorietà degli pneumatici adatti e delle catene possa essere estesa anche ai centri abitati, se le condizioni atmosferiche del luogo sono normalmente piuttosto avverse. Per lo stesso motivo, il periodo di applicazione può essere esteso in quei territori caratterizzati da fenomeni nevosi frequenti, come le zone di alta montagna. Poi, la nuova normativa sugli pneumatici ricorda che le gomme invernali devono essere omologate secondo la Direttiva 92/23/CEE e il regolamento UNECE sui marchi di omologazione. Il decreto ministeriale numero 10 del 2011, invece, prescrive quali sono i mezzi antisdrucciolevoli ammessi. Infine, la direttiva unica del 2013 fissa altre specifiche inerenti le strade e le procedure da seguire in caso di intensi fenomeni nevosi o temporaleschi. Riassumendo, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, tutte le vetture devono essere munite di pneumatici invernali omologati o idonei mezzi antisdrucciolevoli.

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